Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare

Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI

E’ stato pubblicato di recente -con la collaborazione degli Organismi Paritetici Territoriali per l’Artigianato della Lombardia- un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato per conoscere sempre di più e meglio la normativa in materia di salute e sicurezza.
E’ un ottimo strumento di consultazione in grado di favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge.

Nonostante il D. Lgs 81/2008 sia stato pubblicato ormai diversi anni fa, sono sempre utili le iniziative che mirano a far conoscere il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Uno degli argomenti affrontati nel volume è relativo al ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Ricordiamo che l’RLS è una figura obbligatoria “in qualunque azienda che abbia personale dipendente”, come richiesto dall’art. 47 del T.U. Tuttavia è consentita e prevista una “diversa modalità di nomina per le aziende che hanno meno di 15 dipendenti; viene infatti prevista la possibilità di nominare il RLS non all’interno dell’azienda, ma all’interno dell’ambito territoriale”.
L’RLST è a tutti gli effetti il Rappresentante dei Lavoratori, “l’unica differenza è che non lavora in sede”.
Come RLS “egli accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei lavoratori. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave”.

In ogni caso anche l’ RLST è “tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di Valutazione dei rischi”.

Un altro aspetto su cui si sofferma poi il testo è la “Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e formazione dei dirigenti e dei preposti” e focalizza l’attenzione anche sulla differenza che c’è tra formazione, informazione e addestramento.

Cerchiamo di cogliere questa differenza:

  • informazione: “elemento o dato che permette di venire a conoscenza di qualcosa; notizia. Ci si riferisce al ricevere una notizia, un dato, che in seguito sarò in grado di usare, se sarà necessario o se lo riterrò opportuno.
  • formazione: processo evolutivo a livello psicofisico, morale, intellettuale dovuto all’educazione, all’esperienza, all’ambiente. Si intende qualcosa di più approfondito, più specifico, più penetrante di quello che si intende con il termine informazione. Si intende qualcosa che porta al risultato di modificare dei comportamenti”.
  • addestramento: effettuare attività volta a rendere abile una persona, ossia a renderla in grado di esercitare bene un’arte, un mestiere”. Si indica l’acquisizione di una abilità”, che si acquista “praticando, lavorando, esercitandosi”. L’addestramento è insomma un’attività ‘sul campo’, “svolta con le indicazioni e la supervisione di una persona esperta”.
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